Introduzione
Il pilastro per la determinazione del valore in dogana, elemento fondamentale per l’accertamento di natura tributaria, è l’articolo VII dell’Accordo Generale sulle Tariffe doganali e sul Commercio 1994 che si basa su regole:
- Neutre
- Uniformi
- Eque
al fine di evitare sistemi fittizi o arbitrari di determinazione del valore.
Dette regole sono state mutuate all’interno della nuova struttura del Codice Doganale dell’Unione, in particolare:
- CDU (Reg. 952/2013): artt.70 - 71 – 72 – 73 – 74
- RD (Reg. 2015/2446): art. 71
- RE (Reg. 2015/2447): artt. 127 e seg.
Una particolare chiosa sarà dedicata all’art. 136, par.4, lett. c) del RE: le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.
Circostanza alla produzione, che va interpretata: se non vi è interdipendenza tra licenziante e produttore/fornitore non vi è un profilo di daziabilità.
Inoltre, la recente giurisprudenza evoluta ha affermato che, dal 2018, gli indicatori del commento n.11 del documento TAXUD 800/2002 non rilevano ai fini della daziabilità.
Video presentazione del corso
******
Obiettivi e descrizione del corso
Obiettivo del corso è approfondire la norma doganale in materia di valore dichiarato dove la valutazione di ciascuna transazione costituisce presupposto necessario all’individuazione della base imponibile. È necessaria pertanto una corretta interpretazione del principio generale della norma unionale secondo la quale i corrispettivi ed i diritti di licenza debbano essere inclusi nel valore doganale se il compratore è tenuto a pagarli come condizione di vendita.
Sono poi prese in esame le tre fattispecie alternative per la daziabilità delle royalties previste dall’art. 136, parag. 4 del RE 2015/2447 e le circostanze alla produzione previste dalla lett. c) del medesimo articolo. Si è quindi proceduto con l'analizzare la giurisprudenza evoluta in materia di daziabilità dei diritti di licenza rappresentata: a) “Compendium of customs valutation”, edizione 2018; b) Sentenza di Cassazione (Perletti) n. 10687 del 05 giugno 2020; c) Sentenza dei giudici di merito CTR Veneto n.804 del 22 dicembre 2020, in ossequio all’art. 18 del TFUE “Principio di non discriminazione”.
Alcuni contenuti di questa pagina sono riservati: accedi se sei iscritto o iscriviti per visualizzarli.
Il Corso "Il valore in dogana e le royalties" si struttura su tre moduli, ciascuno composto da una videolezione ed un test di verifica. Per poter passare alla videolezione successiva è necessario superare il test di verifica. Al momento è possibile ripetere il test più volte, se non lo si è superato, consentendo così al discente di poter rivedere il materiale didattico o le parti della videolezione che necessitano un maggiore approfondimento.
Modulo 1 - Il Valore doganale
Questo primo modulo consta di una videolezione, della durata circa 30 minuti e di un test di verifica, che comprende 10 domande a risposta multipla.
Sono trattati i seguenti argomenti:
Valore doganale, principi e riferimenti normativi - Il valore di transazione - I rapporti tra venditore e compratore
Modulo 2 - Royalties
Questo secondo modulo consta di una videolezione, della durata circa 32 minuti e di un test di verifica, che comprende 10 domande a risposta multipla.
Gli argomenti trattati sono:
Gli elementi da non includere nel valore in dogana - La determinazione dell'IVA in dogana - Le Royalties
Modulo 3 - Royalties e giurisprudenza
Questo terzo ed ultimo modulo consta di una videolezione, della durata circa 29 minuti e di un test di verifica, che comprende 10 domande a risposta multipla.
Gli argomenti trattati sono:
La daziabilità delle roalties . La giurisprudenza europea e quella italiana - Differenza tra assist e royalty